La presente legge è volta a favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna.
Gli enti territoriali possono adottare provvedimenti per l’installazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico 24 ore su 24 ed incentivare l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.
In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
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Fonte:
Gazzetta 193 del 13 agosto 2021 - Legge 4 agosto 2021, n. 116
La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE)
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
Art. 1 - Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.
• presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
• negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi
Art. 2 - Installazione dei DAE nei luoghi pubblici
• Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all’articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
• I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
• Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.
Art. 3 - Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120
• L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.
• In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
• Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.
Art. 4 - Utilizzo dei DAE da parte di società̀ sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici
• È fatto obbligo alle società̀ sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì̀ comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché́ gli orari di accessibilità̀ al pubblico.
Art. 5 - Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all’uso del DAE
• Le iniziative di formazione devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell’organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da te- nere conto della sensibilità̀ connessa all’età̀. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
• Le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione programmando le attività̀, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», può altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all’arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6 - Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»
I soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.
• Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il venditore deve comunicare alla centrale operativa «118» territorialmente competente, , il luogo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
• Nei luoghi pubblici deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.
• I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.
Fonte:
Gazzetta 193 del 13 agosto 2021 - Legge 4 agosto 2021, n. 116