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La presente legge è volta a favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna.

Gli enti territoriali possono adottare provvedimenti per l’installazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico 24 ore su 24 ed incentivare l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Scarica il PDF > la guida Cometech sulla legge Mulè

Fonte:
Gazzetta 193 del 13 agosto 2021 - Legge 4 agosto 2021, n. 116

La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE)

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

Art. 1 - Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.
• presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
• negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi

Art. 2 - Installazione dei DAE nei luoghi pubblici
• Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all’articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l’installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
• I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
• Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

Art. 3 - Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120
• L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.
• In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.
• Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.

Art. 4 - Utilizzo dei DAE da parte di società̀ sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici
• È fatto obbligo alle società̀ sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì̀ comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché́ gli orari di accessibilità̀ al pubblico.

Art. 5 - Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all’uso del DAE
• Le iniziative di formazione devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell’organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da te- nere conto della sensibilità̀ connessa all’età̀. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
• Le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione programmando le attività̀, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», può altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all’arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 - Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»
I soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.
• Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il venditore deve comunicare alla centrale operativa «118» territorialmente competente, , il luogo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
• Nei luoghi pubblici deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.
• I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.


Fonte:
Gazzetta 193 del 13 agosto 2021 - Legge 4 agosto 2021, n. 116


Per facilitare l’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso è stato introdotto il 112 come numero unico per le emergenze, che permette di risparmiare minuti preziosi per i soccorsi.

Visita il sito > 112.gov.it


Visita il sito > international.heart.org


Scarica il PDF > AHA Arresto Attacco Cardiaco


Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche.
Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 individua: i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici richiesti ai fini del rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione all’esercizio in funzione della tipologia di struttura.

Requisiti tecnologici: defibrillatore semi-automatico o automatico

Requisiti organizzativi: deve essere garantita la presenza di un operatore in possesso di idoneità all’uso del defibrillatore semiautomatico.

Fonte:
Bollettino ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 24/08/2020
Legge Regionale 20 agosto 2020, n. 15 - attuazione della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..


Dal 1° gennaio 2018 decorre l'obbligo di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per gli studi medici e/o odontoiatrici della REGIONE TOSCANA soggetti a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, obbligatoria per gli studi che eseguono prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche a minore invasività) e per le Strutture Sanitarie.
Per quanto riguarda l’obbligo del possesso di un DAE, il manuale operativo per i requisiti di esercizio di cui alla legge 51/2009, ne prevede l’effettiva esigibilità solo al termine di un processo formativo in BLSD.

Fonte:
Legge Regionale del 2 agosto 2016 n. 50
Legge Regionale 51/2009 e succ. regolamento attuativo n. 79/R del 17/11/2016


Il Decreto Balduzzi disciplina le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita nel mondo dello sport a livello agonistico e amatoriale

Scarica il PDF > la guida Cometech sulla legge Balduzzi

Fonte:
Gazzetta 214 del 13 Settembre 2012 - DECRETO 13 Settembre 2012
Gazzetta 169 del 20 Luglio 2013 - Decreto 24 Aprile 2013
Gazzetta 149 del 28 Giugno 2017 - DECRETO 26 giugno 2017


la guida Cometech sulla legge Balduzzi
Il Decreto Balduzzi disciplina le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita nel mondo dello sport a livello agonistico e amatoriale

Il decreto ministeriale nell’Allegato «E» contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto ad intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.

Allegato E - 4.1 Modalità Organizzative
- La presenza di personale formato, pronto ad intervenire
- L’addestramento continuo
- La presenza di un DAE e la facile accessibilità
- La gestione e la manutenzione del DAE
- La condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale locale
- In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE, posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento, con il relativo personale addestrato all’utilizzo.

Allegato E - 4.2 Formazione
Ai fini della formazione del personale è opportuno individuare i soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first rispondere.
La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.
I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011.
Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining ogni due anni.

Allegato E - 4.5 Responsabilità
L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario.
La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:

a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita; gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni).

Sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo e sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’Allegato A del Decreto.

Fonte:
Gazzetta 214 del 13 Settembre 2012 - DECRETO 13 Settembre 2012
Gazzetta 169 del 20 Luglio 2013 - Decreto 24 Aprile 2013
Gazzetta 149 del 28 Giugno 2017 - DECRETO 26 giugno 2017


Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche.
Con la presente legge sono assicurati i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi per l'esercizio dell'attività ambulatoriale odontoiatrica, al fine di garantire uniformità del trattamento e l'erogazione di prestazioni specialistiche.
Requisiti minimi per l'esercizio dell'attività ambulatoriale odontoiatrica: carrello per l'emergenza e presidi farmacologici adeguati alle tipologie d'intervento e defibrillatore.

Fonte:
Bollettino ufficiale della Regione Basilicata - n. 37 del 01/11/2011
Legge Regionale 28 ottobre 2011, n. 21

Sempre più spesso la farmacia rappresenta il punto di riferimento per una capillare erogazione dei servizi sanitari.
Con il defibrillatore la farmacia eroga anche un servizio pubblico di prevenzione ed emergenza in grado di salvare una vita; in caso di arresto cardiaco, il defibrillatore è l’unico strumento di intervento efficace in attesa del personale medico.

Fonte:
Gazzetta 57 del 10 Marzo 2011 - Legge 69/09 - Decreto 16 Dicembre 2010


La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia più attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.

Fonte:
Decreto del 18 Marzo 2011

“Uso del Defibrillatore Cardiaco Semiautomatico in ambiente extra-ospedaliero”
E’ consentito l’uso del Defibrillatore semiautomatico in sede extra-ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.

Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fonte:
Legge 120 del 03 Aprile 2001

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